Cablaggio degli edifici. Guida CEI 306-2

L’Agenda Digitale Europea ha definito gli obiettivi per sviluppare l’economia e la cultura digitale in Europa. L’Italia ha dovuto elaborare di conseguenza una propria strategia nazionale individuando priorità e modalità di intervento. Nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la Coesione, ha predisposto i piani nazionali per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale.

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Una regolamentazione dettagliata per il cablaggio strutturato

Con la Legge 11 novembre 2014 n. 164 di conversione del DL 12 settembre 2014 n. 133, il Governo Italiano ha provveduto ad attuare i contenuti della direttiva europea. Nello specifico all’art. 6 ter (Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica) ha modificato il DPR 6 giugno 2001 n. 380 (il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) inserendo nel capo VI, parte II, l’art. 135 bis.

Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo l’1 luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dall’1 luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa, o senza fili, che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.

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Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo l’1 luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dall’1 luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

 A tal fine è stato pubblicato il progetto C.1228 per la revisione della norma CEI 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali”. La Guida CEI 306-2 ha l’obiettivo di fornire indicazioni per sviluppare al meglio il progetto del sistema di cablaggio sia in edifici nuovi che esistenti, è rivolta ai progettisti, agli installatori e agli utilizzatori finali di impianti di comunicazione.